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PARTE I
TITOLO I
DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE
Articolo I-1
Istituzione dell'Unione
1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire
un futuro comune, la
presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri
attribuiscono
competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.
L'Unione coordina le politiche
degli Stati
membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del
modello comunitario le
competenze che essi le attribuiscono.
2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori
e si impegnano a
promuoverli congiuntamente.
Articolo I-2
Valori dell'Unione
L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà,
della democrazia,
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi
i diritti delle persone
appartenenti a una minoranza.
Questi valori sono comuni agli Stati membri in
una società
caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla
giustizia, dalla
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
Articolo I-3
Obiettivi dell'Unione
1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei
suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia senza frontiere interne
e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.
3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una
crescita economica
equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che
mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di
tutela e di miglioramento
della qualità dell'ambiente.
Essa promuove il progresso scientifico e
tecnologico.
L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia
e la protezione
sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni
e la tutela dei diritti del minore.
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra
gli Stati membri.
Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica
e vigila sulla salvaguardia e sullo
sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi
valori e interessi.
Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra,
alla solidarietà e al rispetto
reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e
alla tutela dei
diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza
e allo sviluppo del diritto
internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni
Unite.
5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle
competenze che le
sono attribuite nella Costituzione.
Articolo I-4
Libertà fondamentali e non discriminazione
1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali
e la libertà di
stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformità della
Costituzione.
2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni
particolari da essa
previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo I-5
Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri
1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione
e la loro identità
nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale,
compreso il sistema delle
autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in
particolare le funzioni di
salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine
pubblico e di tutela della sicurezza
nazionale.
2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si
rispettano e si assistono
reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta
ad assicurare
l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti
delle istituzioni
dell'Unione.
Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono
da qualsiasi
misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
Articolo I-6
Diritto dell'Unione
La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio
delle competenze a
questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri.
Articolo I-7
Personalità giuridica
L'Unione ha personalità giuridica.
Articolo I-8
I simboli dell'Unione
La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo
blu.
L'inno dell'Unione è tratto dall'«Inno alla gioia» della Nona
sinfonia di Ludwig van Beethoven.
Il motto dell'Unione è: «Unita nella diversità».
La moneta dell'Unione è l'euro.
La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.
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