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PATTO FEDERALE
NEL NOME DEL SIGNORE, COSÌ SIA. È opera onorevole ed utile confermare,
nelle debite forme, i patti della sicurezza e della pace.
Sia noto dunque a tutti, che gli uomini della valle di Uri, la comunità
della valle di Svitto e quella degli uomini in Untervaldo, considerando la malizia
dei tempi ed allo scopo di meglio difendere e integralmente conservare sè
ed i loro beni, hanno fatto leale promessa di prestarsi reciproco aiuto, consiglio
e appoggio, a salvaguardia così delle persone come delle cose, dentro le
loro valli e fuori, con tutti i mezzi in loro potere, con tutte le loro forze,
contro tutti coloro e contro ciascuno di coloro che ad essi o ad uno d'essi facesse
violenza, molestia od ingiuria con il proposito di nuocere alle persone od alle
cose. Ciascuna delle comunità promette di accorrere in aiuto dell'altra,
ogni volta che sia necessario, e di respingere, a proprie spese, secondo le circostanze,
le aggressioni ostili e di vendicare le ingiurie sofferte.
A conferma che tali promesse saranno lealmente osservate, prestano giuramento,
rinnovando con il presente accordo l'antico patto pure conchiuso sotto giuramento;
con l'avvertenza tuttavia che ognuno di loro sarà tenuto, secondo la sua
personale condizione, a prestare al proprio signore l'obbedienza ed i servizi
dovutigli.
Abbiamo pure, per comune consenso e deliberazione unanime, promesso, statuito
ed ordinato di non accogliere nè riconoscere in qualsiasi modo, nelle suddette
valli, alcun giudice il quale abbia acquistato il proprio ufficio mediante denaro
od altra prestazione, ovvero non sia abitante delle nostre valli o membro delle
nostre comunità.
Se sorgesse dissenso fra i confederati, i più prudenti di loro hanno l'obbligo
d'intervenire a sedar la discordia, nel modo che loro sembrerà migliore;
e se una parte respinge il giudizio proferito, gli altri confederati le si mettano
contro.
Resta inoltre convenuto fra di loro quanto segue: Chi avrà ucciso alcuno
con premeditazione e senza colpa imputabile alla vittima, sia, se preso, mandato
a morte, come esige il suo nefando delitto, salvo che riesca a provare la sua
innocenza; se fosse fuggito, gli si vieti il ritorno. Chi ricetta o protegge un
tal malfattore, deve essere bandito dalle valli, nè potrà ritornarvi
finchè non sia esplicitamente richiamato dai confederati.
Se alcuno, di giorno o nel silenzio della notte, dà dolosamente fuoco ai
beni dei confederati, non sia più considerato come membro della comunità.
E se alcuno, dentro le valli, favorisce o difende il suddetto malfattore, sia
costretto a risarcire egli stesso il danneggiato.
Inoltre, se un confederato spoglierà alcuno delle sue cose o gli recherà
danno in qualsiasi modo, tutto quanto il colpevole possiede nelle valli dovrà
essere sequestrato per dare giusta soddisfazione alla persona lesa.
Inoltre nessuno potrà appropriarsi il pegno d'un altro, salvo che questo
sia manifestamente suo debitore o fideiussore; ed anche in tal caso occorre che
il giudice esplicitamente acconsenta.
Ognuno deve pure obbedire al suo giudice e, se necessario, indicare quale sia
nella valle il giudice sotto la cui giurisdizione egli si trova. E se alcuno si
rifiutasse d'assoggettarsi al giudizio e da questa ribellione venisse danno ad
alcuno dei confederati, tutti sono in obbligo di costringere il suddetto contumace
a dar soddisfazione.
Se poi insorgesse guerra o discordia fra alcuni dei confederati, e una parte non
volesse rimettersi al giudice o accettare soddisfazione, i confederati difenderanno
l'altra parte.
Tutte le decisioni qui sopra esposte sono state prese nell'interesse ed a vantaggio
comune, e dureranno se il Signore lo consente, in perpetuo. In fede di che questo
strumento è stato redatto dietro richiesta dei predetti e munito dei sigilli
delle tre prefate comunità e valli.
Fatto l'anno del Signore 1291, al principio del mese d'agosto.
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