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Costituzione del 4 ottobre 1958

PREAMBOLO

Il Popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell’uomo e ai principi della sovranità nazionale definiti dalla Dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del 1946 e ai diritti e doveri definiti nella Carta dell’ambiente del 2004.

Sulla base di questi principi e di quello della libera determinazione dei popoli, la Repubblica offre ai territori d’oltremare che manifestano la volontà di aderirvi nuove istituzioni fondate sull’ideale comune di libertà, di eguaglianza e di fraternità e concepite ai fini della loro evoluzione democratica.



Articolo 1

La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l’eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le convinzioni. La sua organizzazione è decentrata.

La legge promuove l’uguaglianza di accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive, nonché alle responsabilità professionali e sociali.



Titolo I - Della sovranità

Articolo 2

Lingua ufficiale della Repubblica è il francese.

L'emblema nazionale è la bandiera tricolore, blu, bianca e rossa.

L'inno nazionale è la Marsigliesa.

Il motto della Repubblica è Libertà, Eguaglianza, Fraternità.

Il suo principio è: governo del popolo, dal popolo e per il popolo.

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